Statuto - Isnec
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1) Costituzione e denominazione

È costituita un’associazione libera e non lucrativa denominata “Istituto Nazionale Esperti Contabili”, in breve “ISNEC”, regolata dalle seguenti norme.

2) Sede Legale e durata

La Fondazione ha sede legale in Roma, P.zza San Bernardo n. 106 e potrà essere trasferita dal Consiglio di Amministrazione senza modifica del presente Statuto con deliberazione adottata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

3) Scopo sociale

L’Associazione è apartitica, apolitica e non distribuisce utili.

L’Associazione rappresenta un centro studi che ha per scopo la promozione, valorizzazione e diffusione della professione di esperto contabile e della cultura economica, attraverso studi e ricerche, il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale degli esperti contabili, l’individuazione di specializzazioni all’interno della professione, la formazione degli aspiranti esperti contabili e quindi, in generale, mediante la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di esperto contabile, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima.

In particolare l’Associazione potrà:

– svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli esperti contabili;

– istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all’esercizio della professione di esperti contabili, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;

– promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all’attività di esperto contabile e di studio;

– promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza degli esperti contabili, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’ISNEC, il sistema culturale nazionale ed internazionale, gli addetti, il pubblico e le istituzioni pubbliche e finanziarie;

– fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;

– svolgere in favore degli esperti contabili attività di assistenza, supporto e formazione professionale relativamente alla Revisione legale e alla Revisione dei conti negli Enti locali e alla materia del controllo societario in genere, anche attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale; promuovere la formazione degli aspiranti esperti contabili anche mediante la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto dell’attività professionale;

– promuovere e/o partecipare a gare europee e/o nazionali per iniziative o attività nelle materie di competenza degli esperti contabili;

– istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e matematico-statistiche; le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici, accademici e professionali posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica, il tutto secondo i regolamenti di volta in volta  predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l’ISNEC potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.

L’ISNEC esercita tutte le funzioni che le competono per deliberazione dell’Assemblea o che vengono comunque ritenute utili o necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

 

4) Mezzi finanziari

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale dei redditi derivanti dal patrimonio, delle contribuzioni dei soci, di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati e degli.

Tra le altre, le entrate dell’Associazione sono costituite da:

• contributi annuali dei Soci o contributi straordinari eventualmente deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;

• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’Associazione;

• contributi di privati;

• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

• contributi di organismi internazionali;

• donazioni e lasciti;

• rimborsi derivanti da convenzioni;

• rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

• entrate derivanti da attività commerciali correlate alle attività istituzionali dell’Associazione;

• eventuali redditi derivanti dal patrimonio;

• eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

• ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

5) Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

• eventuali fondi di riserva;

• da eventuali contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

• ogni altro diritto o rapporto ad essa facente capo.

I contributi, i lasciti e le donazioni, che l’Associazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.

6) Esercizio sociale e Bilancio

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio l’1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Alla fine dell’esercizio, il bilancio così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sull’andamento della gestione, sarà dall’Assemblea dei soci approvato e depositato presso la sede sociale.

Il bilancio e gli atti allegati resteranno depositati in visione ai soci presso la sede sociale.

7) Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone giuridiche, associazioni di categoria, enti previdenziali, fondazioni, gli Istituti professionali, le associazioni sindacali, i centri studi e le Università interessate a promuovere gli scopi sociali di cui all’art. 3 dello Statuto.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori di diritto tutti i soci che hanno promosso la costituzione dell’Associazione, nonché tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione versando la quota di iscrizione. Sono altresì soci fondatori coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto, si impegnano a versare all’Associazione il contributo annuo.

I Soci ordinari sono ammessi su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, adottata con il voto della maggioranza dei due terzi dei votanti.

La quota associativa ha cadenza annuale, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno ed è dovuta per intero qualunque sia la data dell’ammissione all’Istituto. Qualora l’ammissione avvenga dopo il 30 settembre la quota annuale d’iscrizione sarà computata anche per l’anno solare successivo.

8) Diritti e doveri dei soci

I soci, fondatori e ordinari, sono tenuti a rispettare le norme statutarie, a favorire il raggiungimento dello scopo sociale di cui all’art. 3 dello Statuto, a versare le quote associative annue, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio dell’esercizio finanziario.

I soci, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative hanno il diritto di partecipare, alle riunioni, ai convegni e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione, secondo le modalità stabilite e di esprimere il proprio voto in Assemblea.

9) Perdita delle qualità di socio

La qualità di socio si perde in caso di:

1. dimissioni notificate al Presidente con lettera raccomandata o con altro avviso, anche telematico. Le dimissioni hanno effetto dalla ratifica da parte del Consiglio direttivo o, in mancanza, decorsi tre mesi dalla comunicazione;

2. esclusione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto o in presenza di condotte incompatibili con l’oggetto e gli scopi dell’Associazione di cui all’art. 3 del presente Statuto, accertato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei due terzi suoi componenti l’esclusione dei Soci;

3. estinzione del socio;

4. apertura della procedura di liquidazione;

5. dichiarazione di fallimento o accesso ad altre procedure concorsuali.

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell’Associazione al momento del versamento.

10) Organi

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei soci;

2. il Consiglio di amministrazione;

3. il Presidente;

4. il Vice Presidente;

5. il Tesoriere/Segretario;

6. il Comitato di gestione;

7. Comitato scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere/Segretario e il Consiglio di gestione durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili.

11) L’assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita dai soci dell’Associazione in regola con il pagamento della quota annuale.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, anche tramite sistemi telematici, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e provvede all’approvazione del bilancio e a quant’altro rientri nella sua competenza o venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea, almeno ogni tre anni, provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che questo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci con domanda motivata e sottoscritta. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, anche con strumenti telematici, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima.

Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega.

L’Assemblea delibera sempre a maggioranza dei voti validamente espressi.

Le modifiche allo statuto sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati all’Assemblea, purché essi costituiscano almeno la metà dei soci.

Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno, invece, fatte per scrutinio segreto quando le votazioni riguardano le persone, la elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.

In occasione delle elezioni dei soci alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ad ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale è riconosciuta la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell’organo che si va a rinnovare.

Le adunanze e le deliberazioni delle assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea:

– approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell’esercizio precedente e il conto preventivo dell’esercizio in corso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

– ascoltata, nella stessa sede, la relazione del Presidente – che illustra l’attività svolta nell’anno precedente, i fatti salienti verificatisi nei primi mesi dell’anno in corso e le prospettive future – può formulare raccomandazioni;

– delibera le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti;

– nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni e nei limiti di cui all’art. 12;

– nomina i liquidatori;

– adempie a ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

12) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero non inferiore a cinque e non superiore a 15 componenti eletti dall’Assemblea. Possono essere eletti rappresentanti sia dei soci fondatori, sia dei soci ordinari, purché la maggioranza siano rappresentanti dei soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, tra i rappresentanti dei soci fondatori, nonché il Vice Presidente e il Tesoriere/Segretario dell’Associazione. Venendo per qualsiasi motivo a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla sostituzione per cooptazione; se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei componenti, deve procedersi alla convocazione dell’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle determinazioni dell’Assemblea, provvede alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e promuove tutte le attività che a ciò appaiono necessarie e utili. In particolare, tra l’altro:

  1. mette in esecuzione le delibere dell’Assemblea dei soci;
  2. stabilisce le direttive per l’organizzazione di riunioni, conferenze, congressi e manifestazioni in genere;
  3. presiede a tutte le attività associative;
  4. delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei soci;
  5. cura l’incremento e lo sviluppo dell’ISNEC;
  6. predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  7. predispone e adotta con delibera i regolamenti riguardanti il funzionamento dell’ISNEC.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera può conferire compiti specifici ai componenti dello stesso ovvero a rappresentanti dei soci; può altresì conferire poteri di rappresentanza o di firma.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire comitati consultivi dei quali possono far parte personalità che si sono distinte negli anni nei settori economici, della contabilità e della revisione dei conti, della magistratura, della pubblica amministrazione e istituzioni varie, delle imprese, dell’università e delle libere professioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ovvero l’esecuzione delle proprie delibere al Comitato di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’istituzione di ulteriori sedi dell’Associazione allo scopo di svolgere in forma decentrata le sue attività, nonché allo scopo di svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della rete di relazioni dell’Associazione medesima. Con regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno stabilite le modalità di costituzione e organizzazione delle sedi decentrate dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può formulare proposte di modifica dello Statuto da presentare all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Segretario su richiesta del Presidente almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta scritta da almeno tre componenti. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti, anche con strumenti telematici, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’indicazione del luogo giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni fino all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio in cui scadrebbe il mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare un compenso ai propri componenti e ai membri del Comitato Scientifico, anche differenziato in ragione di particolari responsabilità assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti o specifici risultati conseguiti.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, gli scopi della Associazione, organizzando e dirigendo l’attività culturale e la gestione della Associazione medesima.

Al Consiglio di Amministrazione competono l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, può:

– affidare a collaboratori esterni ed interni, previa consultazione del Comitato Scientifico, incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni;

– nominare, previa consultazione del comitato scientifico, commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell’oggetto dell’Associazione;

– assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico;

– decidere sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

– stabilire le forme, le modalità e la misura delle contribuzioni da parte dei Soci;

– decidere sugli investimenti del patrimonio e sull’impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Associazione;

– adottare regolamenti, previa consultazione del Comitato Scientifico;

– deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull’attività negoziale ritenuta utile al perseguimento degli scopi della Associazione;

– accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;

– deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di difensori, consulenti tecnici e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni al Comitato di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

13) Il Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri dello stesso.

Il Presidente, al fine di garantire l’indirizzo unitario dell’Associazione, è anche il presidente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Gestione e del Comitato Scientifico.

Al Presidente è demandata la legale rappresentanza dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento le stesse funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente, o, in via gradata, dal Tesoriere/Segretario o in sua assenza dal componente più anziano del Consiglio direttivo.

Il Presidente della Fondazione dirige l’attività dell’Ente, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ha il compito di divulgare l’attività scientifica, di ricerca e di promozione dell’Associazione.

Il Presidente agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo mandato alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Associazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e/o postali, con facoltà di delegare a terzi talune mansioni.

14) Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente, è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti dello stesso.

Il Vice Presidente assolve alle funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, ovvero se delegato dal Presidente per lo svolgimento di determinati atti.

15) Il Tesoriere/segretario.

Il Tesoriere/Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso.

Il Tesoriere/Segretario si occupa della gestione amministrativa ed economica dell’Associazione e tiene la contabilità. In mancanza, la carica di Tesoriere/Segretario è ricoperta dal Presidente del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere/Segretario per l’attuazione dei compiti attribuiti ha potere di firma e di rappresentanza dell’Associazione.

16) Il Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione, organo meramente esecutivo, è costituito da:

a) Presidente;

b) Vicepresidente;

c) Tesoriere/Segretario.

Il Comitato di Gestione:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura, nell’ambito di propria competenza, il perseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) sovrintende all’amministrazione del patrimonio sociale comune e alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione;

c) predispone la relazione annuale sull’attività dell’Associazione, nonché il bilancio consultivo e quello preventivo da presentare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Soci;

d) delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano la categoria e che non siano riservate alle competenze statutarie di altri organi;

e) propone al Consiglio di Amministrazione le nomine dei componenti del Comitato scientifico;

f) propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti interni dell’Associazione;

g) coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni;

h) in caso di urgenza il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione;

i) dirime controversie tra Associazione e associati e tra gli organi dell’Associazione e sulle decisioni di eventuale espulsione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Gestione persone che rivestano ruoli di interesse per la categoria, le quali partecipano senza diritto di voto.

 Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque con una frequenza almeno mensile.

 Le riunioni del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

17) Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che l’ha eletto.

I membri del Comitato Scientifico possono essere anche non soci, purché siano commercialisti, ragionieri, esperti contabili, economisti e giuristi, ovvero docenti universitari che si occupino di tematiche rilevanti ai sensi dell’art. 3 del Presente Statuto.

Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo, formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione, organizza progetti editoriali, ricerche, studi, corsi di formazione, seminari e convegni che, sulla base delle specifiche competenze dei propri componenti, ritiene opportuno proporre al Consiglio Direttivo e valuta i lavori e le ricerche presentati dagli associati.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente e svolge le ulteriori funzioni previste dal presente Statuto. 

18) Compensi

Fatte salve le espresse deroghe contenute nel presente Statuto, ogni carica relativa a tutti gli Organi della Fondazione è gratuita.

19) Scioglimento dell’Associazione

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione è adottata dall’Assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

La stessa Assemblea di scioglimento dispone le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione, nonché nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali o devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente finalità non lucrativa di utilità sociale, ovvero all’assegnazione di borse di studio.

20) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

21) Clausola compromissoria

Ogni controversia tra gli iscritti per questioni relative alla vita associativa o tra loro e l’Associazione è devoluta in via esclusiva al Comitato di Gestione nel rispetto delle norme di legge inderogabili vigenti in materia.

I soci, nell’impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme del presente Statuto, accettano, la clausola compromissoria, di cui al precedente comma.